Il contributo di mantenimento: la trattenuta di stipendio ordinata al giudice svizzero sulla base di una decisione estera

Il contributo di mantenimento nel diritto di famiglia svizzero: la trattenuta di stipendio ordinata al giudice sulla base di una decisione estera

Per l’avente diritto, il contributo di mantenimento è d’importanza vitale, in quanto spesso costituisce l’unico reddito per garantire e fronteggiare i propri bisogni quotidiani. In alcuni casi il diritto riconosciuto a un contributo di mantenimento non è sufficiente. Sovente, infatti, pur disponendo di una decisione che liquida un contributo di mantenimento in favore del coniuge o di un figlio di frequente, l’obbligato non versa in tutto o in parte la prestazione oppure non rispetta le scadenze fissate.

In tale ipotesi il Codice civile svizzero fornisce uno strumento all’avente diritto, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal domicilio dell’obbligato in ossequio al disposto dell’art. 39 n. 1 CLug, rappresentato dalla richiesta diretta ai debitori dell’obbligato che trascura il proprio obbligo di mantenimento, e segnatamente al datore di lavoro.

Tale istituto trova applicazione anche laddove il debitore presti un’attività di lavoro dipendente in Svizzera ma non vi sia domiciliato; con un’istanza di versamento diretto al datore di lavoro, sulla base di una decisione italiana è dunque possibile ottenere in breve tempo un provvedimento giudiziale che consenta al soggetto beneficiario di godere dell’assegno di mantenimento mensile mai versato dall’obbligato.

Trattasi di un’esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata del diritto di famiglia svizzero.

In concreto la trattenuta della retribuzione fondata su una sentenza estera in Svizzera soggiace alla competenza del giudice svizzero e non richiede un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività della decisione straniera.

La procedura sommaria andrà radicata presso l’autorità giudiziaria ove ha sede il datore di lavoro in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lett. b CPC.

L’istanza è proponibile dal coniuge, dal genitore collocatario del minore e dal figlio maggiorenne.

Avv. Gianluca Dosi, Avv. Laura Mariani, Avv. Alessandra Sciaini

Gli assegni familiari nel diritto di famiglia svizzero

Gli assegni familiari in Svizzera

L’assegno familiare si pone come strumento di sostegno e promozione di parte dei costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Ciascun Cantone adotta una propria legislazione in materia di assegni e può istituire assegni di nascita e di adozione e fissare importi maggiori e più rilevanti.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

• un assegno per i figli di 215.- franchi per ogni figlio dalla nascita sino al compimento del 16° anno di età. L’aiuto de quo è erogato eccezionalmente fino al compimento del 20° anno di età se sussistono ragioni di salute che determinano un’incapacità di guadagno del figlio

• un assegno di formazione di 268.- franchi per ogni figlio che frequenti istituti di formazione postobbligatoria sino ai 25 anni d’età e comunque fino alla conclusione della formazione. Il diritto ad un assegno di formazione può maturare già dal mese in cui il minore compie il 15° anno d’età e verrà versato in luogo all’assegno per i figli. La percezione da parte del figlio di un reddito annuo lordo da attività lucrativa superiore a 28’680.- franchi comporta la perdita del diritto all’assegno di formazione.

Chi ha diritto agli assegni familiari?

Tutti i salariati, i lavoratori indipendenti, ivi compresi i lavoratori frontalieri, stagionali (purché percipienti una retribuzione mensile minima di 597.- franchi o un reddito annule complessivo di 7’170.- franchi) e per i lavoratori del settore agricolo che abbiano:

• figli propri, nati fuori dal matrimonio o da genitori siano sposati;

• figli adottati;

• figliastri conviventi;

• affiliati cui si provvede e occupa stabilmente al mantenimento ed educazione;

• fratelli, sorelle ed abiatici di cui ci si occupa e si provvede al sostentamento.

Il diritto agli assegni familiari sorge e cessa con il diritto al salario. Pertanto, ogni variazione della situazione personale, finanziaria e professionale, incidenti sulle prestazioni e sulla loro entità, deve essere notificata prontamente alla competente cassa di compensazione per assegni familiari o al datore di lavoro.

Anche il figlio maggiorenne può su richiesta motivata percepire direttamente l’assegno di formazione.

Il diritto a percepire gli assegni famigliari per i figli residenti all’estero

In ossequio alla convenzione stipulata con gliStati membri dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) anche per i cittadini non residenti e salariati in Svizzera è riconosciuto il beneficio dell’assegno familiare per i figli residenti all’estero. 

Attesi gli accordi multilaterali tra Italia e Svizzera in materia di sicurezza sociale nell’ipotesi di cumulo di diritti,l’art. 68 comma 2 del Reg. CE n. 883/04 disciplina il diritto per il frontaliere a percepire solo l’eventuale integrazione differenziale da parte dello Stato italiano. 

Il diritto alla prestazione sorge solo a fronte di una richiesta dell’avente diritto; l’istanza deve essere, a seconda della situazione familiare, necessariamente corredata dalla seguente documentazione:

  • Stato di famiglia (oppure atti di nascita dei figli insieme con l’atto di matrimonio)
  • Documenti di identità e eventuale permesso di lavoro in Svizzera di ciascun componente della famiglia
  • Atti di nascita del figlio con indicazione della paternità o della maternità per genitori celibi
  • Sentenza di separazione o divorzio
  • Certificato scolastico dell’anno in corso per l’erogazione dell’assegno di formazione

In aggiunta, il cittadino italiano dovrà altresì attestare se il partner svolga o meno un’attività lucrativa in Italia (o percepisca una rendita sostitutiva quali la pensione d’invalidità, rendita di disoccupazione, ecc.) allegando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l’altro genitore certifchi di non esercitare un’attività ovvero producendo il Modulo E411.

Con l’introduzione dell’assegno unico e universale in Italia la situazione si è in parte modificata e la platea dei destinatari dell’importo differenziale si è ampliato notevolmente. A causa delle criticità e dell’incertezze della nuova misura italiana di frequente le casse cantonali di compensazione per gli assegni familiari, cui il datore di lavoro è affiliato, condiziona l’erogazione dell’assegno cantonale alla previa richiesta della prestazione in Italia anche qualora l’altro genitore sia inoccupato.

Il particolare caso di genitori separati o divorziati

In generale il diritto agli assegni familiari spetta al genitore che si occupa e vive con il figlio. 

L’importo dell’assegno familiare, se non percepito dal coniuge che vive con i figli e, dunque, non viene impiegati per provvedere ai bisogni del figlio, deve essere versato in aggiunta al mantenimento (versamento a terzi).

Quando uno dei genitori non si fa carico dei propri doveri e obblighi è possibile per gli aventi diritto avviare in Svizzera una procedura volta all’incassodegli assegni familiari, somme dovute sia in base alla legge italiana che in base alla legge svizzera.

Trattasi di obbligo di legge (previsto dall’art. 211 della legge italiana n. 151 del 19 maggio 1975 e dall’art. 8 LAFam svizzera) e, pertanto, non è necessario sia espressamente indicato nel titolo.

Secondo la legge, gli assegni familiari versati al genitore obbligato al mantenimento per coprire le necessità dei figli devono essere pagati in aggiunta al contributo di mantenimento (art. 285a cpv. 1 CC e art. 8 LAFam) e quando il titolo di mantenimento non prevede alcuna regola riguardo agli assegni familiari, il genitore obbligato deve comunque trasferirli all’altro genitore presso cui il figlio vive, in aggiunta ai contributi di mantenimento. L’obbligo di trasferimento è sancito dall’articolo 8 LAFam e fonda la richiesta di versamento a terzi prevista dall’articolo 9 LAFam, ossia il versamento al genitore presso cui il figlio vive. 

Per poter accedere agli aiuti all’incasso l’avente diritto deve rendere verosimile il mancato versamento degli assegni familiari da parte dell’obbligato. 

La richiesta di recupero degli assegni familiari può essere avanzata per le prestazioni scadute da pochi mesi sino a quelle scadute da cinque anni (termine di prescrizione previsto dall’art. 128 CO per le prestazioni periodiche). In alcuni Cantoni è possibile incassare a ritroso la prestazione sino al momento in cui è maturato il diritto.

Ciò detto, nell’interesse dei figli minori, è opportuno adoperarsi presso la cassa cantonale competente affinché gli assegni familiari siano versati direttamente in favore del soggetto responsabile della crescita e che si occupa attivamente del figlio, ovvero, nell’ipotesi in cui tale diritto fosse negato, ottenere un impegno concreto dell’obbligato al versamento degli assegni familiari che eventualmente percepirà, compresi gli arretrati affinché quest’ultimo si faccia carico, come deve, dei propri doveri e obblighi nei confronti dei figli .

Avv. Gianluca Dosi, Avv. Laura Mariani, Avv. Alessandra Sciaini