Secondo Pilastro, prelievo anticipato del capitale e tassazione applicata per chi risiede in Italia

Prestazioni obbligatorie del Secondo Pilastro, prelievo anticipato del capitale e tassazione applicata per chi risiede in Italia

La legislazione svizzera consente in alcune circostanze di prelevare il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del secondo pilastro (averi di vecchiaia) già prima dell’età pensionabile.

Ciò si può verificare, nei seguenti casi:

  • quando il lavoratore lascia definitivamente la Svizzera;
  • quando viene intrapresa un’attività indipendente non soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
  • in caso di acquisto o ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • quando il capitale accumulato è di importo esiguo.

In merito al ritiro del capitale per espatrio, l’applicazione del Regolamento CEE 1408/71 prevede però, all’art. 10, che il rimborso dei fondi, come quelli LPP, quando un lavoratore si sposta da un Paese ad un altro, è possibile solo a condizione che la persona non sia iscritta ad una assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti nel nuovo Paese di residenza.

Quindi un cittadino dell’UE che lascia definitivamente la Svizzera potrà ritirare il suo II pilastro, prima di aver raggiunto l’età regolare di pensionamento (l’età di riferimento in Svizzera è 65 anni, con eccezione delle donne nate tra il 1961 e il 1969 cui si applica una disciplina transitoria particolare a partire dal 1° gennaio 2025), se non è iscritto all’Istituto di Previdenza del Paese in cui va a vivere, ossia l’INPS per l’Italia.

Quindi è necessario che il cittadino dimostri di non essere iscritto all’INPS.

Laddove l’interessato sia già obbligatoriamente affiliato ed assicurato nel nuovo Paese di domicilio è fatta salva la possibilità di ritirare solo la parte “sovra obbligatoria” del capitale accantonato, in attesa dello sblocco della quota della previdenza (cosiddetta “parte obbligatoria”) rimasta in Svizzera. 

In caso di prelievo anticipato per avvio di un’attività indipendente, al fine di ottenere il prelievo in contanti dei propri averi pensionistici, occorre fornire all’istituto di previdenza la prova dell’avvio dell’attività lucrativa indipendente: contratti di locazione, acquisto di materiale, conferma della Cassa AVS, iscrizione nel registro di commercio, etc.

La richiesta deve pervenire all’istituto di previdenza entro un anno dall’inizio dell’attività.

È possibile utilizzare i propri fondi pensionistici anche per acquistare un’abitazione, per ammortizzare un’ipoteca o acquistare quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni. In tal caso vi sono tuttavia alcune limitazioni:

  • il prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni;
  • dopo i 50 anni è prevista una limitazione del prelievo anticipato;
  • chi è coniugato necessita del consenso scritto del coniuge (l’unione registrata è assimilata al matrimonio);

in caso di alienazione della propria abitazione occorre, di regola, restituire l’importo prelevato.

L’ultimo caso di prelievo anticipato, di difficile attuazione, si verifica quando, al termine del rapporto lavorativo, la prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo personale versato alla cassa pensioni.

Tassazione della previdenza professionale

Con la legge 96 del 21 giugno 2017, il Governo italiano, accogliendo la richiesta di sindacati e patronati, ha parificato a livello fiscale le prestazioni previste dall’assicurazione del secondo pilastro, sia sotto forma di rendita che di capitale, con la rendita AVS del primo pilastro, da ormai diversi anni tassata al 5%.

Se il versamento della prestazione avviene in Italia dovrebbero essere le banche a trattenere le imposte dovute, se, invece, la rendita è versata su un conto svizzero sarà l’assicurato direttamente a dichiarare la rendita attraverso il Modello Unico.

Se le banche non provvedono alla trattenuta dell’imposta, dovrà essere l’assicurato a regolarizzare la propria posizione fiscale col Modello Unico.

L’imposizione in Italia della rendita permette all’assicurato tramite un apposito formulario di chiedere il rimborso delle imposte trattenute dall’amministrazione fiscale svizzera in fase di versamento della prestazione.

Avv. Gianluca Dosi,  Avv. Laura Mariani, Avv. Alessandra Sciaini