Il contributo di mantenimento nel diritto di famiglia svizzero: la trattenuta di stipendio ordinata al giudice sulla base di una decisione estera
Per l’avente diritto, il contributo di mantenimento è d’importanza vitale, in quanto spesso costituisce l’unico reddito per garantire e fronteggiare i propri bisogni quotidiani. In alcuni casi il diritto riconosciuto a un contributo di mantenimento non è sufficiente. Sovente, infatti, pur disponendo di una decisione che liquida un contributo di mantenimento in favore del coniuge o di un figlio di frequente, l’obbligato non versa in tutto o in parte la prestazione oppure non rispetta le scadenze fissate.
In tale ipotesi il Codice civile svizzero fornisce uno strumento all’avente diritto, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal domicilio dell’obbligato in ossequio al disposto dell’art. 39 n. 1 CLug, rappresentato dalla richiesta diretta ai debitori dell’obbligato che trascura il proprio obbligo di mantenimento, e segnatamente al datore di lavoro.
Tale istituto trova applicazione anche laddove il debitore presti un’attività di lavoro dipendente in Svizzera ma non vi sia domiciliato; con un’istanza di versamento diretto al datore di lavoro, sulla base di una decisione italiana è dunque possibile ottenere in breve tempo un provvedimento giudiziale che consenta al soggetto beneficiario di godere dell’assegno di mantenimento mensile mai versato dall’obbligato.
Trattasi di un’esecuzione forzata sui generis secondo una forma privilegiata del diritto di famiglia svizzero.
In concreto la trattenuta della retribuzione fondata su una sentenza estera in Svizzera soggiace alla competenza del giudice svizzero e non richiede un formale giudizio di riconoscimento e di esecutività della decisione straniera.
La procedura sommaria andrà radicata presso l’autorità giudiziaria ove ha sede il datore di lavoro in virtù dell’art. 339 cpv. 1 lett. b CPC.
L’istanza è proponibile dal coniuge, dal genitore collocatario del minore e dal figlio maggiorenne.
Avv. Gianluca Dosi, Avv. Laura Mariani, Avv. Alessandra Sciaini
